Registro dei Veicoli immatricolati all’estero (REVE): quali adempimenti prevede la normativa?
Registro dei veicoli immatricolati all’estero (REVE): quali adempimenti prevede la normativa?
L’art. 2 della L. n. 238/2021 ha modificato il Codice della Strada (CdS) introducendo l’art. 93 bis che disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero.
Il comma 1 stabilisce, come regola generale, che chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero.
Il comma 2 prevede che se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.
Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la duratadella disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA denominato REVE - Registro dei Veicoli Esteri.
Non è comunque inibita la possibilità di registrare, su istanza dell’utilizzatore, anche i veicoli utilizzati per periodi non superiori a 30 giorni, per i quali la norma prevede solo l’obbligo di portare a bordo del veicolo il titolo che ne legittima l’utilizzo.
Il medesimo obbligo di registrazione è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinatioautonomi, svolgono la loro attività lavorativao professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in tale Stato.
Nel REVE devono essere annotate anche le successive variazioni della disponibilità del veicolo e le variazioni di residenza o di sede da parte dell’utilizzatore.
Al termine delle operazioni di registrazione e di annotazione viene rilasciata una attestazione di avvenuta esecuzione dell’ operazione.
Tale attestazione deve essere portata a bordo del veicolo e deve essere esibita in caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine.
Sono previste delle esclusioni, non sono soggetti a registrazione nel REVE i veicoli nella disponibilità di:
1. cittadini residenti nel Comune di Campione d’Italia; 2. personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e loro familiari conviventi all’estero; 3. personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all’estero; 4. conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sanmarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa. 5. qualora il proprietario del veicolo residente all’estero sia a bordo. 6. Inoltre, non hanno obbligo di registrazione nel REVE anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all’estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l’espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell’utilizzazione del mezzo. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l’utilizzo del mezzo dell’impresa in qualità di dipendente.
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